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Sez. 3, Sentenza n. 1056 del 17/02/1979 (Rv. 397249 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - VENDITA DEI BENI PIGNORATI - ISTANZA SOTTOSCRITTA DA UN LEGALE PRIVO DI PROCURA - ECCEZIONE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA - DECISIONE RELATIVA - MEZZO DI GRAVAME - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
Stato
decisa il 1979-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397249-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - VENDITA DEI BENI PIGNORATI - ISTANZA SOTTOSCRITTA DA UN LEGALE PRIVO DI PROCURA - ECCEZIONE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA - DECISIONE RELATIVA - MEZZO DI GRAVAME - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*

L'opposizione con cui il debitore eccepisce che l'istanza di vendita dei beni pignorati e stata sottoscritta da un professionista legale privo di procura, e diretta a contestare non gia il diritto di procedere all'esecuzione, ma la validita processuale del singolo atto esecutivo (per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio) e va quindi qualificata come opposizione agli Atti esecutivi, la cui decisione e impugnabile solo col ricorso per Cassazione ex art 111 cost. (Conf 4550/77, mass n 388148).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)