Sez. 1, Sentenza n. 6599 del 14/12/1995 Cc. (dep. 09/01/1996) Rv. 203152 - 01
Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione | Nozione - Fattispecie.
Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione
L'istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge. Il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante. (Nella fattispecie, relativa a processo, pendente dinanzi al Tribunale di Milano per fatti di corruzione di pubblici amministratori del Comune di Pieve Emanuele in relazione alla realizzazione del Golf di Tolcinasco, a sostegno dell'istanza di rimessione si era dedotto che nel processo in esame: a)- c'era stato un atteggiamento persecutorio del P.M.; b)- c'era il pericolo di condizionamento della libera determinazione del giudice, specie per il ruolo che aveva assunto la stampa, con l'esasperazione della vicenda processuale, attraverso la pubblicazione di articoli dai toni aspri e poco obiettivi. La S.C. ha respinto le deduzioni difensive, osservando: a)- che il "perseguire" del P.M., sia pur con accanimento accusatorio, scaturente dall'obbligo, imposto costituzionalmente, dell'esercizio dell'azione penale, non equivale certo a "perseguitare" e che, in ogni caso, alle parti che non condividano decisioni ritenute non corrette è assicurata, attraverso le impugnazioni, la possibilità di correzione in sede giurisdizionale degli errores in procedendo o di quelli in iudicando; b)- che il sospetto del condizionamento del giudice è preventivamente superabile con gli istituti previsti dalla legge (incompatibilità astensione, ricusazione); c)- che è inevitabile, in processi di rilievo e interesse così diffuso, l'intervento della stampa, con articoli dai toni spesso accesi, i quali ben possono essere non accetti ai protagonisti della vicenda giudiziaria ed essere da essi avvertiti con senso di comprensibile fastidio psicologico, non automaticamente identificabile, tuttavia, in pressione psicologica che giunga a turbare, condizionandola, la libertà di determinazione del giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)