Sez. L, Sentenza n. 6633 del 20/03/2007 (Rv. 595626 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Dipendenti INPS - Indennità di buonuscita - Computabilità dell'indennità di funzione - Ammissibilità.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
Rientra nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita prevista in favore dei dipendenti dell'INPS dagli artt. 5 e 34 del regolamento dell'Istituto del 1971 - che sostituisce l'indennità di anzianità a condizione che assicuri un trattamento di maggior favore - l'indennità di funzione in godimento a detti dipendenti in base all'art. 15, c. 2, della legge 9.3.89 n. 88, atteso che l'indennità di buonuscita ha natura retributiva e non previdenziale e che l'indennità di funzione ha carattere fisso e continuativo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 31, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)