Sez. 5, Sentenza n. 9950 del 16/04/2008 (Rv. 602598 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Bilancio della società incorporante - Iscrizione del valore di avviamento del ramo d'azienda acquistato dalla società incorporata - Deducibilità delle quote di ammortamento - Rettifica del valore di bilancio - Criteri - Accertamento induttivo di un diverso valore - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
In tema di rettifica, da parte dell'amministrazione finanziaria ed ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, del valore dei cespiti costituenti oggetto del ramo d'azienda acquistato dalla società incorporata ed indicati nel bilancio della incorporante, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo, rettificando il valore dell'avviamento indicato in bilancio, in misura tale da renderlo compatibile, nell'ambito del prezzo corrisposto per la cessione, con il valore di altri cespiti aziendali oggetto di accertamento di valore effettuato ai fini di altra imposta, mentre resta onere del contribuente, che deduca l'inesattezza di tale correzione, contrastare probatoriamente l'accertamento, anche con il ricorso ad elementi indiziari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426 com. 1 n. 6, Cod. Civ. art. 2427, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 n. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)