Sez. 5, Sentenza n. 3413 del 08/03/2002 (Rv. 553401 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Fusione per incorporazione - Disavanzo da annullamento - Iscrizione in bilancio del valore di avviamento della società incorporata - Ammissibilità - Quote di ammortamento del valore di avviamento - Deducibilità - Regime anteriore alla legge n. 724 del 1994.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla fusione di società per incorporazione, la disciplina relativa alla deducibilità del disavanzo da fusione - che non è stata sostanzialmente modificata nel passaggio dall'art. 16 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, all'art. 123 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo originario e poi in quello modificato dall'art. 7, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - prevede che, nella determinazione del reddito della società incorporante o di quella risultante dalla fusione, non si tiene conto delle plusvalenze iscritte in bilancio sino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni, o quote, della società incorporata (annullate per effetto della fusione) e il valore del patrimonio netto della società stessa risultante dalle scritture contabili, e che tra le plusvalenze va annoverato anche l'avviamento. Solo con l'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stato introdotto il principio di neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e di scissione, con la conseguenza che, a partire dall'1 gennaio 1995 - data di entrata in vigore di detta legge -, il disavanzo di fusione, ai sensi dell'articolo citato, non è più utilizzabile "per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate".
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 16, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 7, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)