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Sez. 3, Sentenza n. 10979 del 14/07/2003 (Rv. 565002 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL COSTO BASE - TIPOLOGIA | Tipologia catastale rilevante ai fini dell'esclusione dell'applicazione della legge sull'equo canone - Locazione di una parte soltanto dell'immobile - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565002-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL COSTO BASE - TIPOLOGIA

In ordine all'applicabilità o meno dell'art. 26, primo comma, lettera d) della legge sull'equo canone, il quale stabilisce che le norme di cui al capo primo della predetta legge (comprendenti, tra le altre, l'art. 1 che fissa l'ordinaria durata minima quadriennale delle locazioni abitative), non si applicano ai contratti di locazione relativi ad immobili inclusi nelle categorie catastali a8 e a9 non rileva il fatto che la locazione abbia ad oggetto - come nel caso di specie - non già l'intero immobile ma solo una parte di esso.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)