Sez. L, Sentenza n. 5953 del 03/07/1997 (Rv. 505677 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Indebite erogazioni all'assicurato - Verificatosi prima del primo gennaio 1996 - Disciplina di cui ai commi duecentosessantesimo e seguenti art. 1 legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Disposizioni precedenti in materia di indebito previdenziale - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
La ripetizione dei pagamenti indebitamente eseguiti dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del primo gennaio 1996 trova la sua esclusiva regolamentazione nell'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge n. 662 del 1996; tale norma detta, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia, in quanto, attesa la sostanziale inconciliabilità tra la disciplina previgente e la nuova legge, deve escludersi che questa detti regole di secondo livello, operative, cioè, solo a seguito dell'applicazione delle disposizioni precedenti e solo per l'eventualità che, alla stregua di esse, possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)