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Sez. L, Sentenza n. 10809 del 04/11/1997 (Rv. 509473 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Ripetizione di prestazioni indebite - Normativa ex art. 1, comma duecentosessantesimo, legge n. 662 del 1996 - Delimitazione temporale di efficacia - Cumulo con la disciplina preesistente - Esclusione - Recuperi già eseguiti in base alla precedente normativa - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509473-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

La disciplina, dettata dall'art. 1, comma duecentosessantesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662 in tema di ripetizione da parte degli istituti assicuratori delle prestazioni previdenziali indebite, sostituisce in modo integrale la preesistente normativa in materia, limitatamente tuttavia alle indebite percezioni realizzatesi sino al 31 dicembre 1995, ed escluse altresì le ipotesi di recuperi già realizzati prima dell'entrata in vigore della nuova legge (in relazione a cui il pensionato o l'assicurato convenga l'istituto assicuratore al fine di far dichiarare l'illegittimità del recupero avvenuto), per le quali rimane in vigore la precedente normativa.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)