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Sez. L, Sentenza n. 586 del 22/01/1998 (Rv. 511820 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Indebito previdenziale - Disciplina ex art. 1 comma duecentosessantesimo e segg, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Pagamento di doppia rendita INAIL in conseguenza di erroneo inserimento del nome dell'assicurato nel sistema informatico - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511820-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

Nell'indebito previdenziale disciplinato dall'art. 1 comma duecentosessantesimo e segg, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (con riferimento ad un limitato periodo di tempo ma in modo esaustivo, e con disposizioni preclusive, limitatamente al periodo previsto, dell' operatività della precedente disciplina di cui all'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed immediatamente applicabili quale "jus superveniens" in sede di legittimità, in quanto dettano una nuova disciplina del rapporto in contestazione) rientra anche il pagamento di doppia rendita effettuato dall'INAIL in conseguenza dell'erroneo duplice inserimento del nominativo dell'assicurato nel sistema informatico, per errore di digitazione.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)