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Sez. 1, Sentenza n. 4788 del 17/09/1979 (Rv. 401380 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE PRIVATA CONTRO GLI INFORTUNI - CONTRATTO NON COLLEGANTE IL DEBITO DELL'ASSICURATORE CON LE PROFESSIONI E I REDDITI DELL'ASSICURATO - CARATTERE INDENNITARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA CONTENENTE L'ONERE DELL'ASSICURATO DI ASSUMERE LE SPESE MEDICHE E DI CURA - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1979-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401380-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE PRIVATA CONTRO GLI INFORTUNI - CONTRATTO NON COLLEGANTE IL DEBITO DELL'ASSICURATORE CON LE PROFESSIONI E I REDDITI DELL'ASSICURATO - CARATTERE INDENNITARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA CONTENENTE L'ONERE DELL'ASSICURATO DI ASSUMERE LE SPESE MEDICHE E DI CURA - VALIDITA.*

Il contratto di Assicurazione privata contro gli infortuni, nel quale il debito dell'assicuratore, a seguito di evento attinente alla integrita fisica dell'assicurato, non sia collegato alla professione ed ai redditi dell'assicurato medesimo, e, quindi, non si ponga in funzione di ristoro di una perdita patrimoniale o di un mancato guadagno, e privo di carattere indennitario, equiparabile a quello dell'Assicurazione contro i danni. In tale ipotesi, pertanto, non puo trovare applicazione l'art 1914 secondo comma cod civ (derogabile solo in senso piu favorevole all'assicurato, a norma dell'art 1932 cod civ), circa l'Obbligo dell'assicuratore di assumere le spese fatte dall'assicurato per diminuire il danno, si che deve ritenersi valida ed operante la clausola che ponga a carico dell'assicurato le spese mediche e di cura. (V 1883/77, mass n 385596; (V 2542/75, mass n 376468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)