diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3020 del 27/03/1987 (Rv. 452117 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452117-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La restituzione di somme indebitamente corrisposte costituisce una obbligazione pecuniaria nascente dalla legge e, pertanto, in ordine ad essa è applicabile la disciplina dettata per le obbligazioni in generale, compresa la norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., concernente il risarcimento del maggior danno subito a seguito dell'inadempimento, ovvero della mancata tempestiva restituzione, ove ricorrano gli estremi richiesti da tale norma e, in particolare, la colpa del debitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)