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Sez. L, Sentenza n. 716 del 02/02/1985 (Rv. 438924 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - ASSUNTORI DI STAZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI ULTERIORI RISPETTO A QUELLE TIPICHE - CONSEGUENZE - AGGIUNTA DI UN RAPPORTO D'OPERA A QUELLO DI ASSUNTORIA - DISCIPLINA APPLICABILE - COMPENSO DOVUTO PER LE ULTERIORI MANSIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438924-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - ASSUNTORI DI STAZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI ULTERIORI RISPETTO A QUELLE TIPICHE - CONSEGUENZE - AGGIUNTA DI UN RAPPORTO D'OPERA A QUELLO DI ASSUNTORIA - DISCIPLINA APPLICABILE - COMPENSO DOVUTO PER LE ULTERIORI MANSIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Lo svolgimento, da parte dell'assuntore di stazione, di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche di tale rapporto secondo la relativa disciplina legale comporta l'esistenza di un rapporto d'opera che si aggiunge al rapporto di assuntoria (riconducibile anch'esso allo schema del contratto d'opera) e soggiace alla disciplina di cui agli artt. 2222 e 2225 cod. civ.; pertanto, il giudice - nel determinare il compenso dovuto per le ulteriori mansioni predette, in relazione, ai sensi della seconda di tali norme, al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per attuarlo - deve prendere in considerazione il valore non solo dell'opera o del servizio per se stessi considerati, ma anche della prestazione di cui l'una o l'altro rappresenta il risultato, nei confronti del quale il corrispettivo va stabilito secondo un criterio prevalentemente oggettivo, con riguardo, cioè, al lavoro necessario per giungere a quel determinato risultato e con eventuale riferimento anche alla corrispondente retribuzione. (V 1342/79, mass n 397609).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)