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Sez. L, Sentenza n. 6848 del 17/11/1983 (Rv. 431511 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DIFFORMITÀ DEI PARERI ESPRESSI DAI CONSULENTI TECNICI IN PRIMO ED IN SECONDO GRADO - ADESIONE AL PARERE DEL SECONDO - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431511-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DIFFORMITÀ DEI PARERI ESPRESSI DAI CONSULENTI TECNICI IN PRIMO ED IN SECONDO GRADO - ADESIONE AL PARERE DEL SECONDO - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE - NECESSITÀ - LIMITI.*

In caso di difformità dei pareri espressi dai consulenti tecnici in primo ed in secondo grado, il giudice d'appello può seguire l'uno o l'altro o discostarsi da entrambi purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. In particolare, allorché segua il parere del consulente nominato in secondo grado, il giudice di appello non può limitarsi ad un'acritica adesione, dovendo invece valutare le eventuali censure di parte e giustificare tale opzione indicando le ragioni per cui ritiene di dovere disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste siano state già criticamente esaminate nella nuova relazione, nel qual caso sarà sufficiente accettare ragionatamente le conclusioni di quest'ultima senza necessità di minuziosa ed analitica confutazione degli argomenti propri dell'altra. (V 2178/80, mass n 405845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)