Sez. 2, Sentenza n. 4288 del 09/05/1987 (Rv. 453040 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - PLURALITÀ DI CONSULENZE - CONCLUSIONI DIFFORMI ED INCONCILIABILI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - PLURALITÀ DI CONSULENZE - CONCLUSIONI DIFFORMI ED INCONCILIABILI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Se nel corso del giudizio vengono nominati in tempi successivi due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili tra loro, il giudice può seguire il parere dello uno o dell'altro o anche discostarsi da tutti, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. In particolare, allorquando intenda uniformarsi al parere del secondo consulente, non può limitarsi ad una acritica adesione, ma deve, invece, valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste non siano state già criticamente esaminate nella nuova relazione peritale, nel qual caso soltanto sarà sufficiente accettare ragionatamente le conclusioni di quest'ultima, senza necessità di minuziosa e analitica confutazione degli argomenti esposti nella altra. (V 7295/83, mass n 431890; (V 2178/80, mass n 405845; (Conf 6848/83, mass n 431511).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)