diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9152 del 07/07/2000 (Rv. 538341 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - RINVIO ALLE COMMISSIONI DI PRIMO O DI SECONDO GRADO - TERMINE | Sentenza della corte d'appello - Notifica - Omissione - Riassunzione del processo - Termine.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538341-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - RINVIO ALLE COMMISSIONI DI PRIMO O DI SECONDO GRADO - TERMINE

In tema di contenzioso tributario, in caso di rinvio da parte della corte d'appello ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado (nel caso di specie per il rinnovo del giudizio su questioni di valutazione estimativa) l'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, fissa, per la riassunzione del processo, il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza, senza prevedere l'ipotesi in cui la sentenza di rinvio della corte d'appello non venga notificata. In tale ultimo caso, al fine di evitare la pendenza indefinita del processo, deve farsi applicazione analogica dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e, pertanto, la parte deve provvedere alla sua riassunzione nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, pena la estinzione dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)