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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10204 del 10/05/2011 (Rv. 617883 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Persecuzione proveniente da organo di paese terzo - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617883-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, la persecuzione operata o temuta da parte di governi di paesi terzi, nei quali il richiedente abbia comunque risieduto stabilmente, ma dei quali non sia cittadino né originario, non rileva nè ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato né ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, dovendo, in tale ipotesi, l'interessato richiedere protezione internazionale alle autorità del proprio paese di appartenenza, tenute a garantirla ai propri cittadini. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda proposta da uno straniero cittadino del Bourkina Faso sulla base di riferite persecuzioni ad opera del Presidente del Gabon e non da un organo del proprio paese).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)