diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10375 del 21/06/2012 (Rv. 623096 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Doppia cittadinanza - Rischio di persecuzione in uno solo dei due Paesi di cui si abbia la cittadinanza - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623096-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, presupposto per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo o del permesso per motivi umanitari è la circostanza che il cittadino di un determinato Paese, a causa delle persecuzioni o dei pericoli che lo minacciano, non può restare nello stesso e deve pertanto indirizzarsi verso altro Paese che lo possa ospitare. Ne consegue che, in caso di doppia cittadinanza, non sussistono le condizioni per la protezione internazionale, secondo la disciplina dello Stato italiano, qualora il soggetto che non possa restare in uno dei Paesi di cui è cittadino, possa però dirigersi verso l'altro Paese di cui abbia la cittadinanza senza correre alcun pericolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda proposta da uno straniero cittadino dello Zimbabwe e della Nigeria, che aveva riferito di persecuzioni e di pericolo grave a suo carico solo nello Zimbabwe).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)