Sez. L, Sentenza n. 7167 del 01/09/1987 (Rv. 455308 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 58 DEL CCNL 8 LUGLIO 1982 PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 58 DEL CCNL 8 LUGLIO 1982 PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO.*
L'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 58 del C.C.n.L. 8 luglio 1982 per i dipendenti del settore turismo, il lavoratore, ai fini della comunicazione delle ulteriori assenze per malattia, dovesse tener conto della prognosi del proprio medico curante e non di quella, più breve, del medico di controllo). (Conf 1260/86, mass n 444713; (Conf 838/85, mass n 439020).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 08/07/1982 num. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)