Sez. 5, Sentenza n. 8016 del 14/06/2001 (Rv. 547454 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Termine triennale ex art. 23 D.Lgs. n. 346/90 per la deduzione e dimostrazione di passività deducibili - Natura.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, il termine di tre anni, concesso dall'art. 23 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 per dedurre e dimostrare l'esistenza di passività non indicate nella dichiarazione, ha carattere perentorio, in quanto costituisce un limite inderogabile al potere di deduzione e dimostrazione delle passività, al di fuori della regola generale per cui dette passività debbono essere dedotte e dimostrate fino alla presentazione della denuncia di successione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)