Sez. L, Sentenza n. 1276 del 04/03/1981 (Rv. 411863 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - RICHIAMO DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - ESISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE LO INVOCA - POTERE DI RICHIESTA ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DA PARTE DEL GIUDICE - DISCREZIONALITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - RICHIAMO DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - ESISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE LO INVOCA - POTERE DI RICHIESTA ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DA PARTE DEL GIUDICE - DISCREZIONALITA.*
In conformita ai principi stabiliti dall'art 2697 cod civ, nel caso di contratti collettivi postcorporativi, aventi natura privatistica, incombe alla parte che ne invoca l'applicazione l'Onere di dimostrarne l'esistenza e l'applicabilita e di produrli in giudizio, in quanto l'ultimo comma dell'art 425 (nuovo testo) cod proc civ (secondo cui il giudice puo richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare alla causa) prevede soltanto una facolta discrezionale, esercitabile in alcuni casi, che lascia sostanzialmente inalterato il generale principio dispositivo delle parti. (V 3099/80, mass n 406875; (V 3740/78, mass n 393263; (V 3059/78, mass n 382505; (V 2052/70, mass n 348146).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)