diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5404 del 09/03/2007 (Rv. 595507 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Personale dipendente degli enti locali - Attribuzione del livello economico differenziato di professionalità - Procedura concorsuale - Esclusione - Controversie conseguenti a graduatorie approvate dopo il 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595507-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'attribuzione del livello economico differenziato di professionalità, previsto per il personale dipendente dei comuni dagli artt. 35 e 36 del d. P.R. 3 agosto 1990, n. 333, che recepisce l'accordo 22 dicembre 1989 per il personale del comparto delle regioni e degli altri enti locali, comporta un aumento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al possesso da parte di alcuni dipendenti posti in comparazione con i pari grado, di una maggiore produttività e professionalità, senza che sia necessaria alcuna procedura concorsuale di assunzione, anche nel senso ampio del termine di procedura di selezione per il conferimento di qualifica superiore. Le controversie proposte per l'attribuzione di tale livello economico nascenti da graduatorie approvate dopo il 30 giugno 1998, pertanto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione la norma dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, che riserva alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di procedure concorsuali, né quella dell'art. 69, comma 7, dello stesso d.lgs. che prevede una proroga della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego con riferimento "alle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro" anteriori al 30 giugno 1998, dovendosi in questo caso far riferimento alla collocazione temporale dell'episodio che produce la lesione definitiva dell'interesse per la cui tutela si ricorre al giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)