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Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007 (Rv. 596408 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Svolgimento di procedure concorsuali - Riparto di giurisdizione - Criteri - Selezione di personale già in servizio per un diverso inquadramento, ai fini economici, compreso nella stessa area (o categoria) - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 2007-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596408-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, quarto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, allorquando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pone riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a consentire l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; pertanto, alla stregua di questo presupposto, deve ritenersi che le procedure che permettono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrano un vero e proprio concorso - tale essendo anche la prova che viene denominata "selettiva" - qualunque sia l'oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere; diversamente, la controversia (come nella specie) che attiene ad una selezione-concorso che comporta il passaggio (a soli fini economici) da una qualifica ad un'altra nell'ambito della stessa area resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)