Sez. 1, Ordinanza n. 15323 del 21/07/2005 (Rv. 584131 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina "ex " d.P.R. n. 115 del 2002 - Procedimento di ammissione al patrocinio - Natura contenziosa - Fondamento - Conseguenze - Revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio - Ricorso - Rigetto - Ricorso per cassazione - Non notificato ad alcuno - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
Il procedimento di cui all'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, concernente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rientra nell'ambito della giurisdizione civile, come risulta dal secondo comma dello stesso art. 99, il quale precisa che il ricorso al presidente del tribunale avverso il provvedimento con il quale il magistrato competente rigetta la istanza di ammissione a detto patrocinio deve essere notificato all'ufficio finanziario che è parte nel processo, in tal modo instaurandosi un procedimento contenzioso, nel quale al soggetto che richiede di far carico allo Stato delle spese del processo che lo riguarda si contrappone l'amministrazione finanziaria che sarebbe chiamata a sopportare tali spese. Ne consegue la inammissibilità, se non notificato ad alcuno, del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Presidente del tribunale che abbia rigettato il ricorso proposto contro la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)