Sez. 3, Sentenza n. 2209 del 16/02/2012 (Rv. 621440 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Provvedimento sull'istanza di ammissione - Impugnazione - Natura del procedimento - Ricorso per cassazione - Requisiti - Fattispecie - Impugnazione diretta del provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Ricorso non notificato ad alcuno - Sottoscrizione personale dell'interessato - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
In tema di patrocinio a spese dello Stato, rientrando il procedimento di cui all'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nell'ambito della giurisdizione civile, il ricorso per cassazione, esperibile avverso il provvedimento presidenziale che abbia deciso sull'istanza di ammissione a detto patrocinio, va proposto con osservanza della disciplina posta dal codice di rito. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non notificato ad alcuno, nonché sottoscritto personalmente dall'interessato, e non già da difensore abilitato al patrocinio avanti alle corti superiori munito di procura speciale, proposto, peraltro, direttamente avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza reso dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)