Sez. 2, Sentenza n. 78 del 16/01/1971 (Rv. 349406 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELLE PARTI - PROVA DEL CREDITO - ONERE DEL CONVENUTO OPPOSTO - PARERE DEL CONSIGLIO PROFESSIONALE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELLE PARTI - PROVA DEL CREDITO - ONERE DEL CONVENUTO OPPOSTO - PARERE DEL CONSIGLIO PROFESSIONALE - IRRILEVANZA.*
L'opposizione a decreto d'ingiunzione apre un normale giudizio di cognizione (art 645 cod proc civ) in cui la posizione di attore, con gli oneri relativi, spetta sempre al creditore, che ha proposto il ricorso adducendo i prescritti elementi della domanda, anche se processualmente ha veste di convenuto nel giudizio di opposizione. Il principio non soffre deroga alcuna nell'ipotesi in cui il decreto d'ingiunzione sia stato concesso in base a parcella delle prestazioni effettuato da un professionista, corredata dal parere del competente ordine professionale, nel senso che in caso di totale o parziale contestazione delle prestazioni professionali, al professionista, che allega di esser creditore, incombe l'Onere di provare che l'attivita professionale dedotta e stata effettivamente esplicita in esecuzione del mandato ricevuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)