Sez. 2 - , Sentenza n. 965 del 16/01/2019 (Rv. 652301 - 01)
MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI | Contratto preliminare - Compravendita immobiliare - Obblighi del mediatore - Provenienza dell’immobile da donazione - Circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell’affare - Sussistenza - Fattispecie.
MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI
In caso di mediazione immobiliare, il mediatore, sia nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in via autonoma, sia nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico delle parti, è tenuto, ai sensi dell'art. 1759 c.c., a riferire ai contraenti la circostanza, conosciuta o conoscibile con l'uso della diligenza da lui esigibile, relativa alla provenienza da donazione del titolo di acquisto del promittente alienante, in quanto afferente alla valutazione e alla sicurezza dell'affare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la provenienza da donazione del titolo di acquisto della figlia dei promittenti venditori, coniugi tra loro e quindi reciprocamente legittimari in concorso con la figlia, avrebbe reso instabile l'acquisto dei promissari acquirenti, esponendolo all'eventuale azione di riduzione e rendendo difficile l'accesso al credito garantito da ipoteca).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759, Cod. Civ. art. 1176, Legge 03/02/1989 num. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)