diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12777 del 10/05/2024 (Rv. 670907-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso INAIL - Termine triennale di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Processo penale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2024-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670907-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine triennale previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti dell'imputato (art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965) decorre dall'irrevocabilità della sentenza emessa all'esito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, senza che assuma rilevanza l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di altri soggetti per il medesimo infortunio.

DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)