Sez. 1, Sentenza n. 634 del 29/01/1979 (Rv. 396786 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DI AMMISSIONE DEL CREDITO CAMBIARIO AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE CAMBIARIO - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CAMBIARIA - INTERRUZIONE - CONFIGURABILITA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - PERMANENZA - TERMINE FINALE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DI AMMISSIONE DEL CREDITO CAMBIARIO AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE CAMBIARIO - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CAMBIARIA - INTERRUZIONE - CONFIGURABILITA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - PERMANENZA - TERMINE FINALE.*
La prescrizione prevista dall'art 94 legge cambiaria(RD 14 dicembre 1933, n 1669) riguarda le azioni cambiarie comunque esercitate, indipendentemente, cioe, dal procedimento - ordinario o monitorio, di cognizione od esecutivo - instaurato dal portatore del titolo: ne consegue che la domanda di ammissione del credito cambiario al passivo del fallimento del debitore cambiario, producendo gli stessi effetti della domanda giudiziale, e comportando l'Esercizio, da parte del creditore, dell'Azione cambiaria esecutiva nel modo particolare in cui questa e consentita dall'art 51 l. fallimentare, vale ad interrompere la prescrizione dell'Azione stessa (art 2943 cod civ) e l'effetto interruttivo, conseguente alla sua presentazione nella cancelleria del tribunale fallimentare, permane fino alla chiusura della procedura concorsuale (art 2945 cod civ). (V 1346/76, mass n 380043; (V 1746/75, mass n 375388).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)