Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234353 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - COSTITUZIONE DELLE PARTI | Disciplina precedente la L. n. 479 del 1999 - Udienze di prosecuzione alla prima - Legittimo impedimento dell'imputato - Omesso rinvio - Trattazione di questioni meramente interlocutorie - Successivo intervento dell'imputato - Omessa sollecitazione alla rinnovazione dell'attività compiuta - Nullità per omesso intervento dell'imputato - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - COSTITUZIONE DELLE PARTI
In tema di udienza preliminare, prima della riforma di cui alla legge n. 479 del 1999 il rigetto di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato non dava luogo alla nullità d'ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 178, primo comma, lett. c) cod. proc. pen. in assenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, che non poteva ravvisarsi ove l'imputato fosse stato posto comunque nella condizione di dare massima espansione al suo diritto durante l'"iter" procedurale di un'udienza preliminare che si articolava in più udienze, e ciò a prescindere da considerazioni in ordine alla irrilevanza dell'impedimento con riguardo alle udienze successive alla prima. (Fattispecie in cui nelle udienze di prosecuzione erano stati trattati in assenza dell'imputato argomenti di natura tipicamente interlocutoria, senza che l'imputato, successivamente intervenuto, avesse sollecitato la rinnovazione dell'attività alla quale non aveva preso parte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)