Sez. 2, Sentenza n. 15417 del 12/03/2008 Ud. (dep. 11/04/2008) Rv. 239792 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Erronea dichiarazione di contumacia - Udienza senza svolgimento di attività processuali - Nullità - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
La dichiarazione di contumacia erronea, perché intervenuta nonostante l'imputato fosse in stato di detenzione per altra causa sopravvenuto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non comporta una violazione del diritto di difesa, e quindi non dà luogo a nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., se all'udienza in cui è stata rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è stata svolta alcuna attività processuale e si è soltanto disposto il rinvio ad altra udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 420 ter, Cod. Pen. art. 420 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)