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Sez. 5 - , Sentenza n. 47079 del 08/07/2019 Cc. (dep. 20/11/2019) Rv. 277544 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitto di tortura ex art. 613-bis cod. pen. – Condotta - Reato eventualmente abituale.
Stato
decisa il 2019-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277544-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. (In motivazione, la Corte ha precisato che per l'integrazione del reato nella sua forma abituale sono sufficienti due condotte, reiterate anche in un minimo lasso temporale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 613 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)