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Sez. L, Sentenza n. 869 del 28/03/1974 (Rv. 368762 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - CONTROVERSIE CONTRO L'INAIL - LEGITTIMAZIONE DEI DIRETTORI DI SEDE - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITA E NOTIFICABILITA AL DIRETTORE DI SEDE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368762-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - CONTROVERSIE CONTRO L'INAIL - LEGITTIMAZIONE DEI DIRETTORI DI SEDE - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITA E NOTIFICABILITA AL DIRETTORE DI SEDE - CONDIZIONI.*

La delega conferita, a norma dell'art 2 del DLCPS 13 maggio 1947 n 438, ai direttori di Sede, per la rappresentanza legale dell' Inail in materia concernente l'attivita locale dell' istituto, non e limitata alle sole attribuzioni esercitabili localmente, richiedendosi dalla norma citata solo che le attribuzioni delegate attengono ai compiti istituzionali da assolvere nell'ambito circoscrizionale della Sede dell' istituto stesso. Pertanto, nel giudizio relativo ad una controversia concernente l'attivita locale, il ricorso per Cassazione diretto contro l' Inail deve ritenersi ammissibile quando sia stato proposto in persona del direttore della relativa Sede ed a questo notificato. (V 2322'71, mass n 353190; 1207'70, mass n 346837).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 13/05/1947 num. 438 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)