Sez. 3, Sentenza n. 3219 del 15/05/1986 (Rv. 446216 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - STIPULAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI VENDITA - IN DATA POSTERIORE A QUELLA PREVISTA NEL PRELIMINARE NOTIFICATO ALL'AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRELIMINARE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - STIPULAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI VENDITA - IN DATA POSTERIORE A QUELLA PREVISTA NEL PRELIMINARE NOTIFICATO ALL'AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE - PAGAMENTO DEL PREZZO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRELIMINARE - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'Esercizio del diritto di riscatto ai sensi dell'art. 8, comma quinto, della legge 26 maggio 1965 n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), la circostanza che la stipulazione dell'atto pubblico di vendita del fondo sia avvenuta in una data posteriore a quella prevista dal preliminare notificato all'avente diritto alla prelazione è del tutto irrilevante, qualora il pagamento del prezzo di acquisto del fondo sia stato eseguito secondo le modalità stabilite dal detto preliminare.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)