Sez. 3, Sentenza n. 1331 del 13/02/1997 (Rv. 502396 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Ritardo nella stipulazione dell'atto definitivo di vendita rispetto a quella indicata nel preliminare - Alterazione conseguente della parità di condizioni tra promissario acquirente e prelazionario - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Ai fini della prelazione agraria ex art. 8 legge del 23 maggio 1965 n. 590, il ritardo nella stipulazione dell'atto definitivo di vendita rispetto alla data indicata nel contratto preliminare notificato all'avente diritto alla prelazione non altera la parità di condizioni voluta dalla legge tra promissario acquirente e prelazionario, dovendo la detta parità concernere esclusivamente l'ammontare del prezzo e l'oggetto dell'atto di alienazione, ma non potendo comportare la reviviscenza di un diritto di prelazione non esercitato tempestivamente.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)