Sez. 3, Sentenza n. 22175 del 20/10/2009 (Rv. 609523 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Ritardo nella stipulazione dell'atto definitivo di vendita rispetto a quella indicata nel preliminare - Alterazione conseguente della parità di condizioni tra promissario acquirente e prelazionario - Esclusione - Conseguenze - Notifica al prelazionario della proposta di vendita - Mancato esercizio o decadenza dal diritto di prelazione - Vendita ad un terzo - Validità - Sussistenza - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria prevista dall'art. 8 della legge 23 maggio 1965, n. 590, il ritardo nella stipulazione dell'atto definitivo di vendita rispetto alla data indicata nel contratto preliminare notificato all'avente diritto alla prelazione non altera la parità di condizioni voluta dalla legge tra promissario acquirente e prelazionario, dovendo detta parità concernere esclusivamente l'ammontare del prezzo e l'oggetto dell'atto di alienazione; ne consegue che, qualora il proprietario abbia notificato al coltivatore la proposta di vendita e questi non abbia esercitato il diritto di prelazione o sia decaduto dal medesimo, il proprietario è libero di procedere alla vendita con un terzo senza limitazione di tempo, salvo che si tratti di una nuova e diversa determinazione rispetto alla proposta notificata.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)