Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986 (Rv. 444619 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO DEL DANNEGGIATO E CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - COMPATIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO DEL DANNEGGIATO E CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - COMPATIBILITÀ.*
Nel risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale la rivalutazione del danno non esclude la corresponsione degli interessi sulla somma rivalutata assolvendo la rivalutazione e gli interessi funzioni diverse. Infatti, mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato anteriore al fatto generatore del danno, cioè a porre il medesimo nelle stesse condizioni nelle quali si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato, gli interessi hanno natura compensativa, quali frutti civili del denaro spettante al danneggiato fin dal momento dell'illecito. (V 5580/82, mass n 423324; (V 3135/81, mass n 413699; (V 2579/81, mass n 413351; (V 3216/77, mass n 386732; (Conf 80/84, mass n 422340; (Conf 4463/76, mass n 383185).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)