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Sez. 4, Sentenza n. 6694 del 30/11/2004 Cc. (dep. 22/02/2005) Rv. 231293 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Opposizione del difensore, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso, proposta a mezzo posta - Applicabilità dell'art. 583 cod. proc. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231293-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio dei non abbienti, all'opposizione proposta dal difensore a mezzo posta - avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi - si applica l'art. 583 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'opposizione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, considerato che l'art. 170 D.Lgs. n. 115 del 2002 non disciplina espressamente le modalità di presentazione della detta opposizione e che il procedimento di liquidazione degli onorari, al pari di quello per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale, che deve essere necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e, quindi, con la disciplina di cui agli articoli 568 e ss cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)