Sez. 4, Sentenza n. 1686 del 04/12/2007 Cc. (dep. 14/01/2008) Rv. 238752 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Decreto di liquidazione dei compensi professionali - Opposizione del solo interessato - Provvedimento presidenziale che determina una "reformatio in peius" - Legittimità - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti, nel caso di opposizione promossa dal difensore avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi professionali vale il divieto di "reformatio in peius". Pertanto è illegittimo il decreto del Presidente della Corte d'Appello che, decidendo il gravame, abbia revocato il provvedimento impugnato per la mancanza della prova dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)