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Sez. 3, Sentenza n. 42814 del 07/10/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 227300 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 - Decisione sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di custodia giudiziaria - Applicabilità dello ius superveniens - Competenza del Presidente del tribunale ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - Sussistenza - Effetti.
Stato
decisa il 2003-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227300-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

La competenza a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze di custodia giudiziaria, in ordine ai procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta al Presidente del tribunale, in quanto, non sussistendo disposizioni transitorie atte a regolamentare i procedimenti pendenti, ad essi si applica lo ius superveniens. Ne deriva che, in tal caso, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, al Presidente del tribunale e che, trattandosi di competenza funzionale, assimilabile a quella per materia ex art. 21, comma primo, cod. proc. pen., essa è rilevabile d'ufficio in qualsiasi grado del giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)