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Sez. L, Sentenza n. 605 del 10/01/2025 (Rv. 673386-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Persona in condizione di handicap - Richiesta di accomodamenti ragionevoli - Diritto alla partecipazione al procedimento - Obbligo datoriale di individuazione - Sussistenza - Rifiuto - Conseguenze - Domanda giudiziale di condanna del datore all'adozione delle misure necessarie - Effetti - Individuazione ad opera del giudice del merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673386-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

La richiesta di accomodamenti ragionevoli da parte della persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, comporta il diritto della stessa a partecipare al procedimento di individuazione di detti accomodamenti, cui il datore di lavoro è obbligato: pertanto, il rifiuto dell'imprenditore di disporne l'adozione costituisce discriminazione vietata e consente di ricorrere al giudice per l'individuazione delle misure necessarie alla soluzione del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, accertato l'utilizzo dello svolgimento dell'attività lavorativa in regime di "smart working" durante la pandemia da

Covid-19 e in accoglimento della domanda del lavoratore, aveva condannato il datore a consentire l'esecuzione della prestazione con detta modalità).

Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Tratt. Internaz. 13/12/2006, Legge 03/03/2009 num. 18 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)