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Sez. L, Sentenza n. 1404 del 20/01/2009 (Rv. 606351 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Passaggio di lavoratori ad altra amministrazione - Personale non docente delle scuole statali e dell'università - Equiparazione ad ogni effetto con i dipendenti già in servizio - Conseguenze - Concorso per passaggio di qualifica - Anzianità pregressa - Valutazione - Punteggio differenziato - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606351-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, l'art. 51 della legge n. 270 del 1982, nel prevedere - per il personale non docente delle scuole statali e delle università già in servizio, alla data di entrata in vigore della legge, da almeno un anno presso gli uffici, centrali o periferici, dell'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione - che "il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento", considera la pregressa anzianità di carriera come maturata nel ruolo di nuovo inquadramento. Ne consegue l'illegittimità del bando di concorso per il passaggio dalla posizione economica B2 a quella B3, ove sia stato attribuito, al personale transitato, un punteggio differenziato per il servizio svolto, nella medesima posizione o in una corrispondente, prima o dopo il nuovo inquadramento. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato la correttezza dell'interpretazione del giudice di merito, che, ritenuta la nullità della clausola del bando di selezione, ne aveva operato la sostituzione ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., con riconoscimento del punteggio pieno a far data dall'1 gennaio 1979, restando irrilevante, atteso il riferimento contenuto nel bando di selezione al servizio prestato in posizione B2 o posizioni corrispondenti, che il sistema per qualifiche funzionali fosse entrato in vigore solo con la legge n. 312 del 1980).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1982 num. 270 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)