Sez. 1, Sentenza n. 5918 del 23/04/2002 (Rv. 553961 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero - Ex art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza - Decreto di convalida - Diritto a ricorrere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero, disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il diritto, di cui al sesto comma della medesima disposizione, a ricorrere per cassazione avverso il decreto di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento dello straniero stesso, presso il centro di permanenza temporanea, è limitato solo alle ragioni riguardanti i presupposti, la durata e il procedimento relativi alla misura del trattenimento nonché a quelle poste alla base dell'altra (e successiva) misura dell'accompagnamento dello straniero alla frontiera, a mezzo della forza pubblica. Pertanto, non sono deducibili da parte del ricorrente ragioni attinenti il provvedimento di espulsione o concernenti il rilascio del permesso di soggiorno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)