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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pregiudizialità internazionale - Ordinanza di sospensione - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Sospensione necessaria e facoltativa - Differenze.
Stato
decisa il 2021-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661204-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di litispendenza o pregiudizialità internazionale, il regolamento di competenza è ammissibile non solo in relazione alle ipotesi di sospensione obbligatoria del processo, ma anche nei casi di sospensione facoltativa, con la differenza che mentre, nella prima ipotesi, contemplata dall'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, il giudice deve accertare che vi sia identità tra la causa pendente innanzi al giudice italiano e quella pendente innanzi al giudice straniero, nell'ipotesi di sospensione facoltativa, disciplinata dall'art. 7, comma 3, della medesima l. n. 218, il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto al controllo della completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni sottese alla disposta sospensione - che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, postula una mera valutazione, ad opera del giudice italiano, dell'idoneità del provvedimento straniero pregiudiziale alla produzione di effetti nell'ordinamento interno - senza poter invece investire l'opportunità della scelta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)