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Sez. 3, Sentenza n. 3536 del 23/04/1997 (Rv. 503896 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE | Sottrazione della disciplina del rapporto all'autonomia delle parti - Conseguenze - Prosecuzione del rapporto per effetto della proroga - Mancata disdetta - Rilevanza ai fini della tacita rinnovazione - Esclusione - Fattispecie relativa all'individuazione della disciplina transitoria applicabile ex artt. 67 segg. legge n. 392 del 1978.
Stato
decisa il 1997-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503896-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE

Durante il regime vincolistico il contratto di locazione di immobile, per la sua sottrazione all'autonomia delle parti e il suo assoggettamento alla disciplina legale, prosegue per effetto della proroga legale, che preclude l'operatività di una sua tacita rinnovazione per difetto di disdetta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui, in applicazione del principio sopra enunciato, aveva ritenuto il contratto dedotto in giudizio soggetto a proroga al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ai fini dell'applicazione dell'art. 67 e successive modificazioni in ordine alla sua durata).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)