diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1356 del 08/02/1988 (Rv. 457504 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON A PROROGA - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA PROROGA LEGALE - DIFETTO DI DISDETTA - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457504-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON A PROROGA - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA PROROGA LEGALE - DIFETTO DI DISDETTA - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*

Poiché durante il regime vincolistico, il contratto di locazione di immobile, per quanto attiene alla sua durata dopo la scadenza contrattuale, viene sottratto all'autonomia delle parti ed assoggettato alla disciplina legale, in modo da escludere la efficacia di una rinnovazione tacita eventualmente prevista dal contratto, il rapporto prosegue per effetto della proroga legale e non in virtù di una tacita rinnovazione per difetto di disdetta. (V 1224/84, mass n 433366; (V 5857/82, mass n 423600; (Conf 1655/81, mass n 412323; (Conf 3112/68, mass n 336010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)