diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 21/03/1981 (Rv. 412323 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - RINNOVAZIONE - TACITA - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA PROROGA LEGALE - TACITA RINNOVAZIONE PER DIFETTO DI DISDETTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412323-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - RINNOVAZIONE - TACITA - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA PROROGA LEGALE - TACITA RINNOVAZIONE PER DIFETTO DI DISDETTA - ESCLUSIONE.*

Poiche durante il regime vincolistico, il contratto di locazione di immobile, per quanto attiene alla sua durata dopo la scadenza contrattuale, viene sottratto all'autonomia delle parti ed assoggettato alla disciplina legale, in modo da escludere l'efficacia di una rinnovazione tacita eventualmente prevista dal contratto, il rapporto prosegue per effetto della proroga legale e non in virtu di una tacita rinnovazione per difetto di disdetta. (Conf 3112/68, mass n 336010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)