Sez. 5, Sentenza n. 8323 del 04/04/2013 (Rv. 626425 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazio doganale all'importazione - Definizione - Corrispondenza al valore in dogana - Coincidenza con il valore di transazione - Sussistenza - Inapplicabilità della regola da parte dell'Autorità doganale - Ammissibilità - Condizioni - Obbligo di sollecitare il contraddittorio - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Il dazio doganale da importazione è un dazio "ad valorem", in quanto rappresenta un'aliquota del valore in dogana che coincide con quello della transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare. Questa regola, che soffre di rare eccezioni (secondo l'alternativo sistema della somma fissa per parametri dimensionali) e che esclude l'impiego di valori arbitrari o fittizi, non è espressamente stabilita dal codice doganale comunitario, di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, ma è implicitamente presupposta da tutto il sistema normativo che in esso rinviene la propria fonte. Ne consegue che l'Autorità doganale, per potersene discostare, è tenuta a sollecitare il contraddittorio e chiedere informazioni, prima di decidere di non determinare il valore della dogana delle merci importate in base alla predetta regola fissata dall'art. 29 del medesimo regolamento.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)