Sez. 5 - , Sentenza n. 31464 del 03/12/2019 (Rv. 656025 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale - Corrispondenza al valore in dogana - Coincidenza con il valore di transazione - Sussistenza - Inapplicabilità della regola da parte dell'Autorità doganale - Condizioni - Obbligo di sollecitare il contraddittorio - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi doganali, l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è quello in dogana che, di norma, coincide con il valore della transazione, ossia con il prezzo effettivamente pagato, o da pagare, stante la necessità della vigente normativa comunitaria - come chiarito dalla giurisprudenza unionale - di stabilire un sistema equo ed uniforme che escluda l'impiego di valori arbitrari e fittizi; tuttavia qualora le autorità doganali nutrano fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato, o da pagare, ai sensi dell'art. 29 del codice doganale, per potersi discostare dal metodo prioritario del valore della transazione, devono chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, sicché i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base agli artt. 29, 30 e 31 dello stesso codice, ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)