Sez. U, Sentenza n. 1837 del 12/06/1972 (Rv. 358843 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - NECESSITA DEL PREVIO RICORSO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - NECESSITA DEL PREVIO RICORSO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Le norme che subordinano la proponibilita dell'Azione giudiziaria al previo esperimento dei reclami davanti alle commissioni tributarie non trovano applicazione quando, essendo mancati, da parte dell' ente impositore, gli Atti con i quali si esercita il potere di imposizione tributaria (l'accertamento, cioe, e la relativa notificazione), l'opposizione del contribuente si risolve nella radicale contestazione dello stesso potere impositivo: in tal caso il contribuente, illecitamente iscritto nei ruoli, ben puo adire direttamente l'autorita giudiziaria senza essere tenuto a sperimentare prima i rimedi del contenzioso tributario. Ma altrettanto non puo dirsi quando, essendo incontestato il potere di imposizione attribuito dalla legge all' ente che procedette all'accertamento, la contestazione del contribuente investa soltanto la legittimita del procedimento attuato in concreto per l'accertamento e per la riscossione del tributo: nel qual caso non possono non trovare applicazione le norme del contenzioso tributario che stabiliscono termini, modalita e decadenze per le previste impugnative del contribuente e, particolarmente, quelle che pongono, quale presupposto dell'Azione giudiziaria ordinaria, il preventivo ricorso alle commissioni tributarie. (nella specie, il contribuente aveva proposto direttamente l'Azione giudiziaria, nei confronti del comune per l'accertamento relativo alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed al contributo speciale di cura, e nei confronti della camera di commercio per l'accertamento relativo all'imposta camerale. Per le prime due non aveva posto in discussione l'esistenza del potere impositivo, in quanto si era limitato a dedurne l'illegittimo Esercizio eccependo per un verso il carattere non analitico dell'accertamento e per altro verso la intempestivita di esso, e della iscrizione dei Tributi stessi nei ruoli; per la terza, invece, aveva radicalmente contestato il potere impositivo dell' ufficio imposte dirette ed aveva sostenuto, sulla scorta dell'art 55, secondo comma del tu 20 settembre 1934, n 2011, che, trattandosi di reddito esente dall'imposta di RM, la imposizione era riservata esclusivamente alla camera di commercio. La suprema Corte, nell'enunciare i principi che precedono, ha cassato senza rinvio la decisione dell' AGO sui primi due Tributi, per improponibilita della domanda, mentre ha affermato che in ordine alla domanda sul terzo tributo l' AGO non era carente di potere giurisdizionale). (V 3096'68, mass n 335991; 2305'67, mass n 329521).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)