Sez. L, Sentenza n. 1604 del 04/03/1983 (Rv. 426444 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL MEDESIMO - ESTREMI- RAPPORTO DI LAVORO COSTITUITO ANTERIORMENTE ALLA NORMA PATTIZIA O DI LEGGE CONFERENTE STABILITÀ - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA NORMA - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL MEDESIMO - ESTREMI- RAPPORTO DI LAVORO COSTITUITO ANTERIORMENTE ALLA NORMA PATTIZIA O DI LEGGE CONFERENTE STABILITÀ - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA NORMA - NECESSITÀ.*
Agli effetti della decorrenza o meno della prescrizione dei crediti del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, è da ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, e sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo; ciò, se nella generalità dei casi coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge n. 300 del 1970, può anche realizzarsi ogni qualvolta siano applicabili le norme sul pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensità. Se il rapporto di lavoro è stato instaurato prima della norma, pattizia o di legge che gli ha conferito stabilità, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui detta norma entra in vigore. (Conf 3276/78, mass n 392700; (Conf mass n 1268/76, mass n 379956 (sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)